Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Applicazione dell'imposta nell'anno 1973
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Entro il mese di febbraio di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa alla imposta dovuta per l'anno solare precedente
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I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a ventuno milioni possono operare la detrazione nel
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medesimo nell'anno solare precedente. E' considerato esportatore abituale chi nell'anno o nella media del triennio solare precedente ha effettuato
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Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale e dal versamento dell'imposta i soggetti che non realizzano, nell'anno solare, un
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I soggetti esonerati, qualora nel corso dell'anno abbiano eseguito versamenti d'imposta a norma dell'art. 27 o dell'art. 31, hanno diritto al
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decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
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Se nel corso dell'anno viene superato il limite di cinque milioni le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione, per quanto
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fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
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Se vi è pericolo per la riscossione dell'imposta l'ufficio può procedere all'accertamento induttivo, per la frazione di anno solare già decorsa
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Se il volume d'affari realizzato dal contribuente nell'anno solare è superiore a cinque ma non superiore a ventuno milioni di lire, l'imposta è
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conto delle variazioni di cui all'art. 26, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24.
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I contribuenti il cui volume d'affari, nell'anno solare precedente, non ha superato ottanta milioni di lire, devono presentare le dichiarazioni ed
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per l'anno solare o per il più breve periodo in relazione al quale la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
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da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
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Dalla dichiarazione devono risultare: 1) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi registrate nell'anno precedente
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Chi si sottrae al pagamento dell'imposta dovuta nel corso di un anno solare per un ammontare superiore a lire cento milioni, salve le disposizioni
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Chi nel corso di un anno solare consegue un indebito rimborso per un ammontare superiore a lire cinquanta milioni, indipendentemente da quanto
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Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora
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dell'eccedenza o a computarne in detrazione l'importo nell'anno successivo annotandolo nel registro indicato dall'art. 25.
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di un anno, prorogabile per giustificati motivi.
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Il contribuente può in ogni caso ottenere il rimborso integrale, entro tre mesi dalla richiesta, o prestando per la durata di un anno cauzione in
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norma del primo comma dell'art. 30 per l'anno solare in cui è compreso il dodicesimo mese o il quarto trimestre successivo a quello in cui è stata
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anno dalla consegna o spedizione.
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decorrenza dal sessantesimo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno solare
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all'anno solare cui si riferiscono e in ogni caso per non meno di cinque e non più di dieci anni successivi a quello in cui vi è stata eseguita l'ultima
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fatture nel corso dell'anno precedente e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia dei soggetti domiciliati all'estero, e deve essere indicato
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allegare alla dichiarazione un elenco riepilogativo degli acquisti effettuati ai sensi di tale norma nel corso dell'anno precedente, indicando i
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Nei confronti dei contribuenti il cui volume d'affari, in un anno solare, non ha superato ventuno milioni di lire, le modalità di applicazione
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Ai fini dell'applicazione, nell'anno 1973, degli articoli 31, 32 terzo comma, 33 secondo comma e 34 quarto comma il volume d'affari dell'anno 1972 è
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I rimborsi previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 30 e nel secondo comma dell'art. 32, qualora nel termine di un anno dalla data di
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I soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a cinque milioni sono esonerati dagli obblighi di
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un anno dalla consegna o spedizione.